ICI - Comune di Conselve

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ICI

Tributi locali

Unione dei Comuni del Conselvano
Comune di Conselve Ufficio Tributi
Piazza XX Settembre, 32

Funzionario Responsabile Tributi Dott.ssa Vilma Trovò
ragioneria@comune.terrassa.pd.it

Sette p.i. Fabrizia - tel. 049 9596556 Molon geom. Roberta - tel. 049 9596557
Affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it
tributi@unioneconselvano.it

fax 049 9500129

Orario di ricevimento al pubblico
lun. dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Merc. e ven. dalle ore 09.00 alle ore 13.00



Calcolo ICI on-line


ATTENZIONE

Dal 2012, con D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011,
è istituita in “via sperimentale”
l’Imposta Municipale Propria – IMU, in sostituzione dell’ICI.

I versamenti ICI, oggetto di ravvedimento operoso, relativi all’anno d’imposta 2011, dovranno essere effettuati con il mod. F24,
indicando come Codice Ente / Codice Comune = C964.


 
CHI DEVE PAGARE L'ICI
Il proprietario degli immobili, l'usufruttuario, il titolare di diritto d'uso od abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi o di superficie, il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali. Devono pagare l'imposta anche i non residenti in Italia per gli immobili situati nel territorio dello Stato.

SU COSA SI DEVE PAGARE L'ICI
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato sia l'area occupata dalla costruzione, sia quella che ne costituisce pertinenza (aiuole, giardini, aree di svago, piccoli orti). Si ricorda che l'ICI è dovuta anche per i fabbricati oggetto di condono edilizio. Per area fabbricabile si intende l'area destinata alla edificabilità, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure in base alle effettive possibilità di edificazione. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile che espressamente dispone: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” Pertanto, il terreno agricolo sul quale non viene esercitata una delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile non è soggetto al pagamento dell’imposta.

LA BASE IMPONIBILE
Per calcolare la base imponibile bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale che risulta in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso. Si avverte che le rendite annotate agli atti catastali, ancorché attribuite recentemente, vanno rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli. In particolare, la base imponibile è il valore degli immobili così ottenuto:
  • per i fabbricati provvisti di rendita catastale si utilizzano i seguenti moltiplicatori:

  • - 140 per la rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria B; 
    - 100 per la rendita catastale degli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1; 
    - 50 per la rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria A/10 e D; 
    - 34 per la rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria C/1; 
  • per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti a Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, i costi registrati vanno moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti dall'apposito Decreto Ministeriale del 03/03/2003. In caso di locazione finanziaria può essere esperita la "procedura DOCFA", con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali;
  • per le aree fabbricabili si considera il valore venale in comune commercio riferito al 1° gennaio dell'anno in corso;
  • per i terreni agricoli, si moltiplica il reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno in corso per un coefficiente pari a 75;
  • per gli immobili di interesse storico o artistico, art. 3 della L. 1089/39 e s.m.i. (es. Ville Venete), la rendita catastale va determinata mediante la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato;
  • in caso di nuova edificazione, di demolizione di fabbricato, di ricostruzione o di ristrutturazione, la base imponibile è data soltanto dal valore dell'area fabbricabile. Dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo o di accatastamento, la base imponibile è data dalla rendita catastale del fabbricato;
  • la base imponibile da assumere ai fini del calcolo dell'imposta deve tener conto sia della percentuale di possesso sia dei mesi di possesso. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si considerano mese intero.

RIDUZIONI E PARTICOLARI ESENZIONI DELL'IMPOSTA
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta va ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, previa istanza del contribuente, con perizia a carico del richiedente stesso, o con ordinanza sindacale. Il contribuente ha altresì facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Si invita a verificare le disposizioni in merito previste nel vigente Regolamento Comunale ICI. Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori e da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale e che siano soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, spetta una riduzione dell'imposta, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92:
  • del 100% per una base imponibile complessiva fino a Euro 25.822,84;
  • del 70% da Euro 25.822, 85 a Euro 61.974,83;
  • del 50% da Euro 61.974,84 a Euro 103.291,38;
  • del 25% da Euro 103.291,39 a Euro 129.114,22;
  • nessuna riduzione oltre Euro 129.114,22.

Particolari casi di esenzione sono:

ALIQUOTE
Le aliquote ICI per l'anno 2011, sono di seguito elencate:

a) - 6,20 per mille Aliquota ordinaria. Si applica a tutti gli immobili non beneficiari di aliquote ridotte o maggiorate. Sono inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono, altresì, incluse le pertinenze delle unità immobiliari residenziali di cui al successivo punto c);

b) - 4,80 per mille Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e RELATIVE PERTINENZE a servizio del fabbricato principale, come meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Sono, inoltre, incluse le seguenti abitazioni, di categoria catastale A1, A8 e A9, come compiutamente disciplinate dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  • concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purchè il parente vi abbia la residenza anagrafica;
  • possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;


c) - 7,00 per mille Aliquota per le unità immobiliari residenziali, non adibite ad abitazione principale (alloggi locati che non rientrano al successivo punto d), alloggi non locati); 

d) - 1,00 per mille Aliquota per locazioni agevolate. Si applica agli immobili di proprietà, concessi a terzi in locazione utilizzati da questi a titolo di abitazione principale, alle condizioni dell'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e il Comune di Conselve e approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/02/2006. Per usufruire dell'aliquota suddetta bisogna presentare, al protocollo del Comune, entro il 31/12/2011 la seguente documentazione:
  • copia del contratto di affitto stipulato, secondo le disposizioni del succitato accordo quadro, e regolarmente registrato;
  • copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro del succitato contratto di affitto (modello F23).
Per le annualità successive:

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Le detrazioni ICI per l'anno 2011, sono di seguito elencate:
  • la detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 104,00;
  • la detrazione maggiorata nella misura di € 250,00 per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, considerato al I° gennaio 2011, vi sia la presenza di invalidi per i quali sia stata accertata con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Si precisa quanto segue:
  • per possesso si intende la proprietà o la titolarità di un diritto reale da parte dei contribuenti;
  • la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
  • i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge 445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene adibito a propria abitazione principale. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal beneficio, entro il periodo d'imposta (16 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 16 dicembre per coloro i quali versano l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. 

Moduli:
mod.n.03 - ICI Detrazione 2011 (.pdf) 


ESENZIONE UNITA’ ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
A seguito dell’emanazione del decreto legge n. 93 del 27.5.2008, è stata disposta l'ESENZIONE dall'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI delle ABITAZIONI PRINCIPALI e delle RELATIVE PERTINENZE (ex articolo 817 del codice civile che stabilisce: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”).
Pertanto, i contribuenti che beneficiano dell’esenzione NON DOVRANNO EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO (a decorre già dal 2008).
Quanto introdotto può essere così riassunto, come anche chiarito dalla Risoluzione del M.E.F. n. 12/Df del 05.6.2008: 
- Esenzione per abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che queste siano esclusivamente ed effettivamente a servizio della predetta abitazione, che facciano parte del medesimo mappale/particella e che vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Per ogni abitazione principale si considerano sino a tre unità immobiliari di pertinenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92 e s.m.i., ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo; 
- Esenzione per abitazioni principali assimilate, dal vigente regolamento comunale, a quella principale (ad esclusione delle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nel numero massimo di 3 e aventi il medesimo mappale/particella dell’abitazione principale. Le assimilazioni riguardano: 
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), purché il parente vi abbia la residenza anagrafica. Oltre ai succitati requisiti devono sussistere anche quelli di seguito riportati: 
- il genitore/figlio cui il fabbricato viene concesso in uso gratuito non deve avere la proprietà o altro diritto reale, per intero o per quota, di fabbricati destinati all’uso abitativo; 
- l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale da altro soggetto passivo. Il soggetto passivo, che concede in uso gratuito il fabbricato, al fine di beneficiare dell’aliquota per abitazione principale e non della detrazione, deve presentare apposita autocertificazione, sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Ente, entro il termine per il versamento dell’imposta, anche a titolo di acconto, nel caso la concessione in uso sia avvenuta prima della relativa scadenza. Nel caso la presentazione avvenga oltre i succitati termini, il beneficio decorrerà dalla data di presentazione dell’autocertificazione. L’autocertificazione avrà validità sino a successiva diversa comunicazione del soggetto passivo, salvo che dai controlli del Comune risultino venuti meno i requisiti richiesti; 
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. L’esenzione si applica altresì alle seguenti fattispecie: 
- Ex casa coniugale. La casa coniugale dei soggetti passivi (per la quota di loro proprietà) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa stessa, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale e situato nel Comune di Conselve; 
- Immobili di Cooperative edilizie e degli IACP. Sono le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER). 
Le abitazioni principali appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9 sono escluse dall'esenzione in oggetto e beneficiano dell’aliquota per abitazione principale e della detrazione ordinaria di € 104,00 o della detrazione maggiorata di € 250,00. Quest’ultima detrazione spetta solamente se nel nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2011, del contribuente vi sia la presenza di invalidi (almeno uno) per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 
Le abitazioni principali dei soggetti residenti all'estero sono escluse dall'esenzione in oggetto e pertanto beneficiano dell’aliquota per abitazione principale e della detrazione ordinaria di € 104,00.
COME E QUANDO PAGARE L’I.C.I.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo annuo è uguale o inferiore ad € 10,00 per ciascun soggetto passivo. L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno 2010 e deve essere versato entro il 16 giugno 2011. Il saldo, pari alla differenza tra quanto dovuto per l’anno d’imposta 2011, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2011, e quanto pagato a titolo di acconto, deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2011. Il contribuente può versare l’ICI in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011 applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2011. Se nel corso del secondo semestre si sono verificate variazioni nel possesso (acquisti, vendite, trasferimenti di residenza, etc.), la seconda rata dell'imposta dovrà essere ricalcolata tenendo conto di tali variazioni Deve versare la seconda rata anche chi ha acquisito il possesso (proprietà o altro diritto reale) di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.

L'imposta va versata con una delle seguenti modalità:

1. utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 45854197 intestati a COMUNE CONSELVE I.C.I. SERVIZIO TESORERIA provvedendo al pagamento presso: 
  • qualsiasi ufficio postale (commissione € 1,10 o € 0,77 per gli ultrasettantenni);
  • la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo Euganea Agenzia di Conselve Via Fossalta n. 1 (senza pagamento di commissioni)

Si pregano i contribuenti di non utilizzare bollettini di c/c postale riportanti numeri ed intestazioni diversi da quello sopra riportato. 
I moduli di conto corrente postale già prefincati saranno disponibili presso la Sede Municipale (Ufficio Tributi), gli uffici postali del Comune e gli uffici della Tesoreria Comunale Agenzia di Conselve. 

2. utilizzando il Modello F24 provvedendo al pagamento presso:
  • qualsiasi ufficio postale (senza pagamento di commissioni);
  • qualsiasi sportello bancario (senza pagamento di commissioni);

Per il pagamento con F24 dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo: 
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER AUTOLIQUIDAZIONE cod. 3900
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER AUTOLIQUIDAZIONE cod. 3901
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI PER AUTOLIQUIDAZIONE cod. 3902
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI PER AUTOLIQUIDAZIONE cod. 3903
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI PER AUTOLIQUIDAZIONE cod. 3904
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004) PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO cod. 3906
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004) PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO cod. 3907
Il codice "3900" deve essere usato solo in presenza di somme esposte per lo stesso comune e per lo stesso anno di riferimento nella colonna "importi a debito versati". L'importo dell'ulteriore detrazione non deve risultare superiore agli importi a debito relativi all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze.
3. con Bancomat o Carta di Credito (VISA – Mastercard) presso l’Ufficio Tributi, previa compilazione del bollettino di cui al punto 1., senza costi aggiuntivi (salvo quelli eventualmente derivanti dal proprio contratto bancario) – Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00. 

Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare anche per conto degli altri purchè:
a) l’imposta sia completamente assolta per l’anno di riferimento;
b) su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi, da presentare, per ogni periodo di imposta, entro il 31 marzo dell’anno successivo, vengano individuati sia gli immobili che i nominativi dei soggetti passivi cui i versamenti si riferiscono.
 


DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELL’I.C.I.
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento ICI, i termini di versamento dell’imposta, sono differiti:
  • a) di 30 giorni nel caso di ricovero ospedaliero del contribuente avvenuto nei 10 giorni precedenti la scadenza del termine per il versamento. Il ricovero ospedaliero dovrà essere comunicato e debitamente documentato entro il trentesimo giorno decorrente da quello di dimissione. La mancata comunicazione nei termini comporta il venir meno del beneficio;
  • b) di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito, nei 30 giorni precedenti la scadenza del termine per il versamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente in linea retta sino al 2° grado e in linea collaterale sino al 1° grado. Il contribuente dovrà produrre, entro 30 giorni dall’evento, apposita autodichiarazione, ai sensi t.u. 445/2000 e s.m.i., di avvenuto decesso del convivente o del parente. Inoltre, lo stato di convivenza deve essere comprovato da apposita certificazione anagrafica. La mancata comunicazione nei termini comporta il venir meno del beneficio;
  • c) di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo, per la parte di imposta dovuta dagli eredi, in nome e per conto proprio e non del de cuius. Pertanto: 
    - nel caso il decesso avvenga prima del termine per il versamento dell’acconto, quest’ultimo potrà avvenire con il pagamento del saldo; 
    - nel caso il decesso avvenga dopo il termine per il versamento dell’acconto ma prima del termine per il versamento del saldo, quest’ultimo potrà avvenire con il pagamento dell’acconto dell’anno successivo. Gli eredi che intendano usufruire del differimento dei termini sono tenuti a darne comunicazione scritta entro 30 giorni dalle scadenze fissate per legge. La mancata comunicazione nei termini comporta il venir meno del beneficio;
  • d) con provvedimento della Giunta comunale nel caso di calamità di grave entità;
  • e) con provvedimento della Giunta comunale, su specifica richiesta da parte del contribuente, in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengano attestate dal Responsabile dei Servizi Sociali.
 
Moduli:


DICHIARAZIONI E VARIAZIONI
Deve essere presentata l'anno successivo a quello dell'anno in cui è avvenuta la variazione, con modello ministeriale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
A titolo esemplificativo: destinazione di fabbricato ad abitazione principale, inagibilità/inabitabilità di un fabbricato, modifica destinazione urbanistica di un terreno, variazione valore di un’area fabbricabile.
Si rimanda, comunque, alle istruzioni ministeriali relative al modello di dichiarazione che specificano in quali casi va presentata la dichiarazione I.C.I.
 
Moduli:
mod.n.19 - Dichiarazione ICI compilabile (.pdf) 
mod.n.20 - Modello istruzioni ICI (.pdf)


RIMBORSI
Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno 2011 potrà compensare con il saldo, entro il 16 dicembre 2011, l'ICI versata in eccesso relativamente all’anno d’imposta 2011. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore ad euro 10 per ciascun soggetto passivo. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Gli interessi sono riconosciuti nella misura legale vigente di tempo in tempo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (PAGAMENTI TARDIVI)
I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,0% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 3,0% dell'imposta stessa, per le violazioni commesse fino al 31/01/2011, e pari al 3,75%, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, oltre agli interessi legali dell'1,0% annuo (per l’anno 2010) e dell’1,5% annuo (per l’anno 2011), anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l'ICI oppure il modello F24, in entrambi i casi avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento". Se il contribuente non provvederà a regolarizzare entro i termini di cui sopra, verrà applicata la sanzione del 30%.

mod.n.22 - Modello ravvedimento operoso ICI 2011 breve (.pdf) 
mod.n.23 - Modello ravvedimento operoso ICI 2010 anno (.pdf)
mod.n.24 - Modello ravvedimento operoso ICI 2011 anno (.pdf) 


PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell'ICI)
  • Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 58 e 59 (potestà regolamentare comunale)
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 (Collegato alla Finanziaria 2000)
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 (Finanziaria 2001)
  • Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, art. 27 (Finanziaria 2002)
  • D.L. del 30.12.1993 n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni (fabbricati rurali)
  • D.Lgs. del 15.12.1997 n. 446 articoli 52 e 59
  • DD.Lggss. del 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 (sanzioni tributarie)
  • Legge del 27.12.2006 n. 296 articolo 1 commi da 161 a 171 e da 173 a 175
  • Legge del 24.12.2007 n. 244 articolo 1 comma 6
  • Regolamento Comunale I.C.I. (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 12/02/2008)
  • Regolamento dell’accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 05/10/1998
  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1;
  • Risoluzione MEF n. 12/DF del 05/06/2008.
 
 
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