Comune di Conselve

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Il Piano di Assetto del Territorio

La L.R. n. 11/2004 detta le norme per il governo del territorio del Veneto definendo le competenze di ciascun ente territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge medesima, riconoscendo in capo al Comune la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio e coinvolgendo i cittadini nella formazione degli strumenti di pianificazione.
Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione (urbanistica e territoriale) del Comune (della Provincia e della Regione) che è articolata in disposizioni strutturali (contenute nel Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.) ed in disposizioni operative (contenute nel Piano degli Interventi - P.I.). Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione delineante le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni, sulla base di previsioni decennali, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ritenute ammissibili.
I Comuni, le Province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., possono concludere - ai sensi dell'art. 6 - accordi con soggetti privati per l'assunzione nell'attività di pianificazione, tra le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico aventi per oggetto previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica (nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi); tali accordi rappresentano lo strumento giuridico preordinato a garantire il coordinamento delle azioni di più amministrazioni per la realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera privata di interesse pubblico. Detti accordi sono formalmente recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato.

Normativa di riferimento
  • Bollettino ufficiale della Regione Veneto n.91 del 19 settembre 2014.
  • Delibera di Giunta provinciale n. 142 del 4 settembre 2014.
  • Verbale protocollo n.73215 del 21 marzo 2014.
  • D.Lgs n.33 art. 39 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
  • Deliberazione di consiglio comunale n. xxx del xxxxxx.
  • Deliberazione della Giunta comunale n. xxxx del xxxxxx di adozione del documento preliminare (pdf, 158 kb).
  • L.R. n.11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio".
  • L. n. 241 del 7 agosto 1990, art.14 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"-

Il Piano Regolatore generale

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è lo strumento base per la gestione del territorio. Sostanzialmente è uno strumento normativo che disciplina l'intero territorio comunale e ne garantisce l'ordinato sviluppo e la tutela secondo le norme nazionali vigenti e la volontà degli amministratori locali.
Se lo strumento del Piano Regolatore Generale venne previsto dalla Legge n° 1150 del 1942 (che rimane tutt'oggi la legge fondamentale in materia urbanistica), i tempi, i modi e i contenuti del PRG nel Veneto sono stati regolati da una Legge Regionale, la n° 61 del 1985.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 denominata NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, e successive modifiche, vi è l’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla redazione del P.A.T., Piano di Assetto del Territorio e, successivamente, del P.I., Piano degli Interventi, che costituiscono i due livelli di pianificazione del Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
Fino all’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Comune NON può adottare varianti allo strumento urbanistico vigente, salvo quelle previste dall’art. 48 della citata LR 11/2004;
La redazione di questi nuovi strumenti urbanistici per il governo del nostro territorio avverrà, a norma di legge, anche attraverso la partecipazione/concertazione della cittadinanza.
Per quanto sopra le richieste di “Variante al PRG” dovranno essere presentate obbligatoriamente sul modello allegato e saranno prese in esame al momento della redazione del PAT, il cui iter è cominciato recentemente.
Da cosa è composto il PRG e le sue Varianti?
Secondo la LR 61 del 1985 (Art. 10) il PRG è composto da:
Elaborati di progetto, ossia tavole cartografiche dell'intero territorio comunale in scala 1:5000 e per alcune zone significative in scala 1:2000, recanti le prescrizioni, i vincoli, le zonizzazioni,e tutte le previsioni di piano. Gli elaborati di progetto sono di solito accompagnati da una relazione tecnica che indica la "filosofia" e gli intenti del PRG;
Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) - vedi allegato a fine pagina - , ossia le norme che stabiliscono con precisione i singoli interventi ammessi all'interno delle aree individuate negli elaborati grafici, indicando cosa è o non è ammesso compiere all'interno di una data zona e con quali criteri;
Il Regolamento Edilizio (RE), recante, in base alla legge 1150 del 1942, tutte le indicazioni per l'attività edilizia e architettonica all'interno del territorio comunale;
Repertorio Normativo, ossia le indicazioni puntuali, zona per zona, degli indici urbanistici. Nei piani di nuova generazione normalmente vengono indicate all'interno delle NTA.

“VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI”
Con l’approvazione della Legge Regionale n.4 del 16 marzo 2015 è possibile richiedere, per gli aventi titolo, il cambio di destinazione urbanistica di aree edificabili in aree non edificabili.
L'informativa e il modello di domanda si trovano in allegato a fine pagina.
La richiesta, sottoscritta da parte dei proprietari e/o tutti i comproprietari e/o aventi titolo, secondo l'apposito modulo scaricabile dalla sezione "Documenti” alla fine di questa pagina, deve essere presentata entro il xxxxxxxxxxxxxx.
La richiesta compilata deve essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:
- deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Conselve, presso la sede comunale;
- servizio postale (Comune di Conselve, piazza XX Settembre 32 - 35026 CONSELVE PD);
- posta elettronica certificata. (P.E.C.: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it).

Normativa di riferimento:
L.R.n.4 del 16 marzo 2015, art. 7 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali".

Piano di zonizzazione acustica
La classificazione o zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato pianificare lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti e dall'altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su cui impostare l'azione di risanamento.
La classificazione consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente.

Normativa di riferimento
  • Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 4313 del 21 settembre 1993.
  • Legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
 
 
 
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