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PREMESSA
A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.), anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.Il citato comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 alla:
- lett. a) HA SOPPRESSO la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) HA RISERVATO allo Stato il gettito dell'I.M.U., derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
L’imposta dunque deve essere versata INTERAMENTE ALLO STATO, per quanto concerne i fabbricati di categoria D calcolata con l’aliquota di base dello 7,6 per mille;
mentre deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A / B / C, i terreni, le aree fabbricabili; per i fabbricati di categoria D l’incremento di aliquota pari al 2,00 per mille.
L’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successiva Legge 208/2015, non si applica, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al possesso di:
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l’unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, di polizia, senza requisito di residenza anagrafica;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- alloggi sociali (D.M. 22/04/2008);
- fabbricati (bene merce) costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ( in questa fattispecie la dichiarazione IMU ha efficacia costitutiva);
- fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L: 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.
- terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Per le unità immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali è dovuta l’imposta, si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
LA BASE IMPONIBILE E’ RIDOTTA DEL 50 PER CENTO:
a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili (art. 13, comma 2, D.Lgs 201/2011) ed in particolare di:
• fabbricati;
• aree fabbricabili;
• terreni.
a) Fabbricati: (Art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/92) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
b) Aree fabbricabili: (Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs 504/92) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
Da rilevare che:
• si considerano edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale ADOTTATO dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006). Pertanto, allo scopo di riscontrare la natura edificabile o meno dei terreni posseduti, il contribuente deve far riferimento non alla visura catastale, ma allo strumento urbanistico generale adottato o approvato dal Comune;
• sono assoggettati al tributo come terreni agricoli e non come aree fabbricabili quelle possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004 (quindi incluse le società di persone, cooperative e di capitali aventi i requisiti previsti dalla citata norma per essere considerate IAP), iscritti nella previdenza agricola (art. 2, comma 1, let. b del D.Lgs 504/92 – art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
c) Terreni: sono soggetti al tributo anche i terreni, ivi compresi quelli incolti. In particolare, tra di essi, sono agricoli, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs 504/92, quelli adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
Si ricorda altresì che non sono autonomamente soggetti al tributo i terreni pertinenziali di fabbricati che, a norma dell’art. 2, comma 1, let. a), del D.Lgs 504/92, scontano l’imposta unitamente al fabbricato cui sono asserviti. Sono pertinenziali quei terreni durevolmente asserviti a servizio od ornamento del fabbricato, risultanti tali per espressa dichiarazione del soggetto passivo.
SOGGETTI PASSIVI
Sono obbligati al pagamento dell’imposta (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011):
• il proprietario dell’immobile;
• i titolari di altri diritti reali sull’immobile, vale a dire:
• l’usufruttuario;
• l’usuario;
• il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge superstite per la casa coniugale ai sensi dell’art. 540, comma 2, cod. civile, ai soli fini del tributo, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
• l’enfiteuta;
• il titolare del diritto di superficie.
In questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell’immobile (cosiddetto nudo proprietario).
Non sono tenuti al pagamento dell’imposta il locatario, il comodatario o, in generale, chi non è titolare di diritti reali sull’immobile.
Tuttavia:
• in caso di leasing soggetto passivo è il locatario finanziario dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011);
• in caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;
• nell’ipotesi di abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini del tributo, l’assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell’imposta per l’intera abitazione il coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012).
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
L’individuazione della base imponibile avviene in modo differente a seconda della diverse tipologie di immobili.
a) Fabbricati iscritti in catasto (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)
La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è del tutto analoga a quella dell’ICI, con l’eccezione della rivalutazione dei moltiplicatori utilizzati. Essa è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
La rendita catastale del fabbricato può ottenersi dalla visura catastale (ottenibile presso l’Agenzia del Territorio o l’ufficio tecnico comunale preposto o i professionisti abilitati).
I moltiplicatori sono invece diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato (sempre desumibile dalla visura catastale), come segue:
Moltiplicatori Imposta Municipale Propria anno 2016:

Casi particolari.
- Fabbricati di interesse storico o artistico: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è RIDOTTO del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011).
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: il valore imponibile, come sopra calcolato, è RIDOTTO del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011):
- l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto indicato nel punto precedente;
- il fabbricato non sia di fatto utilizzato;
- il fabbricato abbia le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, previste dall’articolo 6 del vigente regolamento comunale.
- Fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Per queste ultime tre fattispecie, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50%
b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92)
Per i fabbricati:
• non iscritti in catasto (anche per quelli iscritti ma privi di rendita – Cassazione, sentenza n. 27065/2008);
• interamente posseduti da imprese;
• distintamente contabilizzati;
la base imponibile, come per l’ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale (per l’anno 2013 Decreto del 18/04/2013 - M.E.F., pubblicato sulla G.U. n. 97 del 26/04/2013).
In base al predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato in base agli anni di formazione del costo e rivalutare l’importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati nell’anno 2015 avranno effetto sull’imposta dovuta per l’anno 2016, mentre i costi capitalizzati nell’anno 2016 saranno considerati solamente ai fini della determinazione del valore imponibile per l’anno 2017 (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92).
Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all’anno nel corso del quale avviene l’attribuzione della rendita catastale.
c) Aree fabbricabili (art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92)
La base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell’ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell’individuazione del valore imponibile, il Comune può determinare, con apposita deliberazione dell’organo competente, i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio.
A tutt’oggi tale deliberazione non è stata adottata.
Tuttavia, anche nel caso di sua adozione, si evidenzia che per effetto dell’eliminazione del riferimento all’art. 59 del D.Lgs 446/97 in precedenza contenuto nell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, non è più possibile inserire nel regolamento comunale la norma che consente all’ente di determinare i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili con valenza autolimitante del potere di accertamento.
Tali valori, pertanto, se determinati, avranno esclusivamente una mera funzione indicativa, di individuazione dei valori venali medi per la zona territoriale e la destinazione urbanistica dell’area. Conseguentemente, a differenza di quanto accadeva nell’ICI, l’adeguamento ai valori da parte del contribuente, in ogni caso, non precluderà l’ulteriore attività di accertamento da parte dell’Ente, ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, superiore a quello risultante dall’applicazione dei valori comunali.
d) Terreni agricoli (art. 13, comma 5, D.L. 201/2011)
La base imponibile dei terreni agricoli nell’imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue:
Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x 135
Il reddito dominicale può essere reperito dalla visura catastale della particella di terreno interessata.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote
Si riportano, di seguito, le aliquote da impiegarsi per il conteggio dell’imposta municipale propria per l’annualità 2016, approvate con deliberazione C.C. n. 2 del 20/03/2014:

Condizioni per l’applicazione delle aliquote
A) Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7): tale aliquota si applica alle seguenti casistiche:
a.1) abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): ai fini dell’imposta municipale propria è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano;
• come unica unità immobiliare: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;
• in cui il possessore e il suo nucleo familiare abbiano contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica (NB: non è più possibile ritenere abitazione principale l’unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale NON si ha la residenza anagrafica).
NB: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale previsione non opera se sia il figlio maggiorenne a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo un nuovo nucleo familiare.
a.2) pertinenze dell’abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:
o siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
o nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione, in cui non sono incluse unità pertinenziali, e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell’abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell’imposta municipale, solamente una. Le altre due dovranno scontare l’imposta con l’aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.
Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale
Se, invece, l’abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all’abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell’imposta, un’altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.
Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell’abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l’abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest’ultimo non è utilizzato al servizio dell’abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi), non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale.
a.3) abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012). In tale caso l’imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell’abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante);
B) Aliquota per unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale nonché per tutti gli immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 eC/7, che non siano pertinenze dell’abitazione principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale.
C) Aliquota di base: l’aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni).
D) Maggiorazione dell’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D .
Detrazioni e riduzioni
Detrazione per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)
Per l’unità immobiliare destinata dal contribuente ad abitazione principale, cioè quella di dimora abituale e residenza anagrafica del medesimo e del suo nucleo familiare, compete una detrazione dall’imposta dovuta sulla medesima e sulle pertinenze, determinata come segue:
• detrazione di € 200
• maggiorazione della detrazione di € 50, per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di € 400.
Pertanto la detrazione complessiva massima spettante è pari ad € 600.
NB: la maggiorazione della detrazione non spetta per le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli istituiti autonomi case popolari, regolarmente assegnate, poiché si tratta di persone giuridiche.
La detrazione e la relativa maggiorazione:
• vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale o sussistono le condizioni che ne danno diritto. Il numero dei mesi dovrà determinarsi considerando per intero il mese in cui il requisito (dimora e residenza del figlio di età inferiore a 26 anni) si sia verificato per almeno 15 giorni (es: se il figlio è nato il giorno 14, il mese si considera per intero; se il 26° compleanno cade il giorno 14, il mese non si considera);
devono essere suddivise:
• la detrazione di € 200 in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è adibita a abitazione principale;
• l’eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio avente i requisiti sopra indicati deve suddividersi in parti uguali tra i contitolari dimoranti e residenti anagraficamente per i quali si verificano le condizioni sopra richieste, cioè aventi un figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei possessori.
La detrazione base (€ 200,00) spetta anche:
• alle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nelle stesse (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92);
• agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92);
• in caso di separazione legale, o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l’unità immobiliare assegnata al coniuge, dimorante e residente nella stessa, il medesimo è tenuto per intero al pagamento dell’imposta anche se non intestatario al 100% dell’abitazione;
CALCOLO DELL’IMPOSTA E VERSAMENTO
Il conteggio dell’imposta municipale propria è disciplinato dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 (richiamato dall’art. 13, commi 1 e 13, del D.L. 201/2011). In base a tale norma, analogamente all’ICI (art. 10, comma 1, D.Lgs 504/92):
• l’imposta è dovuta per anni solari;
• l’imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso;
• l’imposta è rapportata al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso: al tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ad esempio, se un fabbricato è acquistato il giorno 14 del mese, quest’ultimo dovrà conteggiarsi per intero al fine di determinare il numero complessivo dei mesi su cui applicare l’imposta. Se, invece, è acquistato il giorno 18, il mese di acquisto non dovrà conteggiarsi;
• ogni anno rappresenta un’obbligazione tributaria autonoma.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Rate e scadenze
Il termine per il versamento dell’acconto è il 16 giugno 2016 e del saldo è il 16 dicembre 2016.
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Resta confermato il particolare termine per il versamento previsto nel caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/92. Pertanto il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono, entro il termine di tre mesi decorrente dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell’imposta dovuta sugli immobili inclusi nella procedura per l’intera durata della stessa.
Arrotondamento
L’importo dovuto dovrà essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).
La circolare del Ministero dell’Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:
• ove l’importo decimale sia di 49 centesimi, l’arrotondamento va eseguito per difetto;
• poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi.
Modalità di versamento
Il versamento dell’IMU deve eseguirsi a mezzo modello F24 o mediante bollettino postale c/c n. 1008857615 intestato a “PAGAMENTO IMU”. Non sono consentite altre modalità di versamento.
I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti: